| La totalizzazione, passata al vaglio del Tribunale Amministrativo del Lazio (sentenza n. 9461/2004), è da considerare ormai una realtà. Il D.M. n. 57 del 7.2.2003 che ne disciplinava le modalità d'esercizio è rimasto, infatti, sostanzialmente immutato, nonostante le numerose censure mosse allo stesso dagli Enti previdenziali dei liberi professionisti che avevano intentato un giudizio dinanzi al T.A.R. denunciando l'illegittimità del decreto e la sua incostituzionalità. Oggi, pertanto, ogni soggetto (lavoratore dipendente, autonomo o libero professionista) che sia o sia stato iscritto in due o più forme di previdenza obbligatoria (e tra esse anche le forme pensionistiche che gestiscono la previdenza dei liberi professionisti) potrà cumulare, per il conseguimento, del diritto a pensione i periodi contributivi maturati presso ciascuna gestione. Al di là degli aspetti tecnici, ancora in parte discutibili, l'istituto della totalizzazione riconosce e valorizza la mobilità professionale e mira a configurare un unico sistema pensionistico integrato in cui le singole gestioni considerano, a fini pensionistici, il percorso lavorativo professionale di ciascuno in modo unitario. L'istituto della totalizzazione, in Italia, affonda le radici nella pronunzia della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 1 e 2 della Legge n. 45/90, "nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione" onerosa un meccanismo di cumulo "gratuito" dei periodi di iscrizione e contribuzione presso le varie gestioni. La sentenza n. 61 ha trovato una pronta risposta da parte del legislatore che , con l'art. 71, comma 2 della L. n. 388/2000 ha definitivamente riconosciuto l'istituto della totalizzazione rinviando ad un successivo regolamento ministeriale, il già richiamato D.M. n. 57 del 7.2.2003, per la definizione delle modalità operative della totalizzazione. La condizione per poter esercitare il diritto è che non si sia maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni pensionistiche singolarmente considerate (a tale riguardo, deve soggiungersi che la Legge 23 agosto 2004, n. 243 c.d. legge delega in materia previdenziale, prevede che l'istituto della totalizzazione debba applicarsi anche in favore di coloro che abbiano maturato i requisiti pensionistici presso una o più delle gestioni in cui siano stati iscritti) Per effetto della totalizzazione, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e del calcolo della stessa, potranno essere sommati i contributi versati nelle singole gestioni e ciascuna di queste considererà come propri i contributi versati ed i periodi d'iscrizione maturati presso le altre gestioni. Ad esempio, se Tizio svolge 5 anni di lavoro dipendente (iscrizione I.N.P.S.) e successivamente, per 25 anni, attività di Dottore Commercialista (iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti), compiuti i 65 anni d'età, potrà cumulare i periodi contributivi presso l'I.N.P.S. e presso la Cassa Commercialisti ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Con i soli 25 anni di contributi corrispondenti, nell'esempio prospettato, al periodo d'attività di Dottore Commercialista, la Cassa Commercialisti, ad esempio, non avrebbe corrisposto a Tizio alcuna pensione richiedendo la maturazione di un periodo d'iscrizione e contribuzione minimo di 30 anni. Il calcolo delle quote dovute da ciascuna singola gestione viene effettuato con le regole della gestione stessa salvo poi riproporzionare l'importo dovuto in relazione agli anni di effettiva iscrizione. La normativa si presenta ancora lacunosa e soprattutto si espone a dubbi interpretativi. In particolare non si comprende perché il fatto di aver maturato il diritto a pensione (anche di importo molto contenuto) presso una delle Gestioni debba impedire di usufruire della totalizzazione. In ogni caso, sembra ipotizzabile che la concreta disciplina dell'istituto troverà ulteriori aggiustamenti anche all'esito di pronunzie giurisprudenziali che prevedibilmente si formeranno in una materia dal così vasto ambito d'applicazione. |